Studio Legale Moscon -Avvocato a treviso

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Casi trattati dallo studio legale

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Nel corso di un procedimento per separazione legale i difensori di entrambi i coniugi intrattengono tra di loro della corrispondenza al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un procedimento consensuale. Poiché le posizioni sono considerevolmente distanti il difensore della moglie deposita ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito al marito oltre che di contributo al mantenimento della stessa e del figlio minorenne.
Il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data e l’ora di comparizione personale dei coniugi.
Nel termine di dieci giorni prima dell’udienza si costituisce il difensore del marito eccependo che nella fase stragiudiziale le pretese della moglie erano di molto inferiori, tant’è che produce lettera dell’avvocato della stessa dalla quale risulta la proposta transattiva. Nella predetta lettera non è apposta la classica dicitura “riservata personale” oppure “non producibile in giudizio”. Il difensore della moglie rileva che la proposta, in termini così restrittivi per la moglie, è stata formulata al solo fine di addivenire ad una separazione consensuale, ma che mai la signora si sarebbe determinata in tal senso in fase contenziosa. Il Presidente si riserva sui provvedimenti provvisori ed urgenti. A scioglimento della riserva il Presidente pone a carico del marito un contributo al mantenimento della moglie e del figlio determinato nello stesso importo proposto in via transattiva dalla moglie. Il comportamento del difensore del marito può ritenersi corretto?
Il comportamento del difensore del marito è senza ombra di dubbio scorretto e fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti del collega avversario.
Sussiste infatti una norma del codice deontologico Art. 28 che, sotto la rubrica “Obbligo di corrispondere con il collega” afferma che: “Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”.
Nel caso in esame la lettera in oggetto, ancorchè non qualificata come “riservata” non può essere prodotta in giudizio in quanto “contenente proposta transattiva” . E’ indubbio pertanto la responsabilità, a livello deontologico, del collega che ha violato tale norma e la conseguente possibilità per l’avvocato avversario di segnalare il comportamento avanti il competente Ordine professionale. E’ tuttavia ravvisabile anche una responsabilità da fatto illecito laddove si riesca a dimostrare che il comportamento illegittimo dell’avvocato ha procurato un danno alla controparte. Nel caso in esame la circostanza che il Presidente abbia disposto, in via transattiva, negli stessi termini indicati nella lettera prodotta fa presumere l’influenza della stessa sulla decisione del giudice. Tuttavia perché sia ravvisabile una responsabilità aquiliana è necessario che in sede definitiva (ossia in sentenza di separazione) il Tribunale condanni il marito a pagare un importo più alto di quello individuato in via provvisoria. Il danno subito dalla moglie, il cui difensore potrà chiedere all’avvocato avversario, dovrà coincidere con la differenza dei due importi per tutta la durata del processo.

Tizio, ricoverato presso l’Ospedale di Treviso in epoca 2000, cita avanti il Tribunale di Treviso l’Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 al fine di ottenerne la declaratoria di responsabilità nella causazione dei danni subiti in seguito ai trattamenti sanitari cui era stato sottoposto (quantificati in una percentuale invalidante pari al 15% del danno biologico) e la conseguente condanna della medesima azienda al pagamento della somma quantificata in oltre trentamila euro.
Si costituisce il difensore dell’Unità locale socio sanitaria eccependo la carenza di legittimazione passiva della convenuta, legittimazione che invece sussisterebbe in capo alla Gestione Liquidatoria dell’Azienda Ulss n. 9.
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all’Azienda Ulss n. 9 è fondata.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in seguito alla soppressione delle unità sanitarie locali ad opera del decreto legislativo n. 502 del 1992, che ha istituito le Asl e per effetto degli artt. 6, I° comma, della Legge n. 724 del 1994 e art. 2, comma XIV°, della Legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, si è verificata una successione “ex lege” delle regioni nei rapporti di debito e credito facenti capo alle vecchie Ulss, caratterizzata da una procedura di liquidazione.
Ne consegue che la legittimazione sostanziale processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse Ulss spetta esclusivamente alla relativa Gestione Liquidatoria (ex plurimis, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 21.08.2003 n. 12302; Cassazione Civile 07.04.2001 n. 5220, Cassazione Civile 27.11.2001 n. 14974).
E ancora: “ Con la soppressione delle Usl….. mediante l’art. 6, comma 1 L. 23 dicembre 1994 n. 724 e l’art. 2, comma 14, L. 28 dicembre 1995 n. 549, sono stati individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti delle pregresse Usl mediante apposite “gestioni stralcio”, rimaste di pertinenza delle regioni anche quando trasformate in “gestioni liquidatorie” e affidate ai Direttori generali delle aziende U.s.l.; peraltro, fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l’estinzione delle gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) la legittimazione processuale spetta soltanto ad esse perché, pur essendo prive di personalità giuridica ed agendo nell’interesse e per conto dell’ente regionale, hanno un’autonomia funzionale, amministrativa e contabile ed una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2001, n. 4845).
La questione relativa all’individuazione del soggetto legittimato passivamente in ordine ai debiti delle pregresse gestioni delle soppresse Ulss appare risolta anche dalla Legge Regionale n. 49 del 09.09.1999 che all’art. 3 ha modificato l’art. 45 della Legge 55/1994, inserendo l’art. 45 bis il quale sotto la rubrica “rappresentanza legale delle Gestioni Liquidatorie delle soppresse Unità Locali Socio Sanitarie e relative disposizioni finanziarie” afferma al comma II che “ai commissari liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni Liquidatorie di cui al comma I, compete la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse Unità Locali Socio Sanitarie”.

A conclusione di una serata in compagnia Tizio, che possiede regolare porto d’armi, decide di fare con gli amici una gara di tiro con la pistola. Posiziona pertanto dei cartoni quali bersagli lungo la siepe di confine del giardino della sua casa di campagna, posta in una zona industriale non abitata, e dà luogo alla gara. Due giorni dopo viene convocato dal Maresciallo dei Carabinieri della competente Stazione e interrogato sull’accaduto poiché il vicino di casa, avendo notato dei fori sulla parete del proprio capannone, ha denunciato il fatto. Cosa rischia il cliente ? Di quali reati può essere chiamato a rispondere?
Il cliente non rischia nulla. Egli infatti possiede il porto d’armi, pertanto il possesso dell’arma da fuoco è da considerarsi legittimo. La zona è disabitata pertanto appare difficilmente applicabile anche l’art. 703 c.p. “accensioni e esplosioni pericolose” il quale punisce “chiunque in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa … spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose”.
Non vi sono poi gli estremi per reati più gravi, ad esempio quello punito dall’art. 6 della legge 02.10.1967 “chiunque al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni”
Né risponde, in sede penale, per danneggiamento poiché, si sa, il danneggiamento penalmente rilevante deve essere volontario.
Di converso dovrà rispondere in sede civile dei danni causati al capannone del vicino di casa risarcendo l’importo necessario al ripristino della faccia

Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo 2009 17:41  

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